Statuto

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita, nel rispetto del codice civile ed ai sensi della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000, l’associazione denominata Società di Storia della Fauna “Giuseppe Altobello”[1], di seguito indicata come “associazione”. La sede legale viene inizialmente stabilita in Baranello (CB) alla Contrada Selva 1. Il trasferimento di sede, deciso dall’Assemblea dei soci, all’interno del territorio della regione Molise, non costituisce modifica statutaria. Lo stesso organo potrà istituire sedi secondarie e recapiti in Italia o all’estero. L’associazione non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata, un eventuale scioglimento dovrà essere deliberato nelle forme previste dal presente Statuto.

Art. 2 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione ha lo scopo di:
– promuovere la divulgazione e la valorizzazione della figura e dell’opera dello zoologo Giuseppe Altobello;
– favorire gli studi nel campo della storia dell’ambiente, in particolare dei rapporti intercorsi tra uomo e mondo animale;
– incoraggiare e realizzare la conoscenza della distribuzione della fauna, storica ed attuale, sia attraverso la raccolta della documentazione esistente (testi, materiale iconografico, reperti naturalistici, testimonianze ecc.) che per mezzo di ricerche originali a ciò mirate;
– sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni circa la necessità di una più attenta gestione del patrimonio naturale, sia esso storico che contemporaneo.

Art. 3 ATTIVITÀ SOCIALE

Per il conseguimento dei suoi scopi l’associazione potrà svolgere attività riguardanti:
– l’organizzazione di convegni, conferenze, mostre, seminari e interventi formativi, sollecitando l’incontro e la collaborazione di studiosi di diverse esperienze e discipline nell’ambito delle scienze naturali e delle scienze umane;
– Il collegamento con analoghe associazioni e con Musei di Storia Naturale, Enti e Società scientifiche italiane e straniere, organizzazioni, istituzioni e quanti perseguano gli stessi scopi, promuovendo e aderendo a collaborazioni e scambi;
– la ricerca, l’acquisizione, la conservazione e la gestione di reperti naturalistici, materiale bibliografico, fotografico ed iconografico in generale, allo scopo di costituire una banca dati di documentazione naturalistica fruibile anche telematicamente per agevolarne l’accesso a distanza;
– la fornitura di expertise per il recupero e la catalogazione di collezioni storiche nonché la pubblicazione dei relativi cataloghi;
– la pubblicazione di lavori a carattere monografico, atti di convegni o risultati di ricerche svolte, anche in forma di bollettino periodico;
– la produzione e realizzazione di audio-visivi e di supporti multimediali;
– la realizzazione e gestione di strutture adibite a servizi culturali (centri di visita, biblioteche, mediateche, laboratori didattici, siti web ecc.);
– la stipula di accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati allo scopo di fornire prestazioni e servizi volti al conseguimento degli scopi statutari;
– l’adesione a centri studi, fondazioni, enti e società anche se di capitali, che abbiano le stesse finalità dell’associazione;
L’associazione svolge ogni altra attività che sia utile al conseguimento dei fini sociali.
Le attività svolte dai soci per il raggiungimento dei fini sociali, sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite, salvo il rimborso documentato delle spese sostenute, qualora autorizzate. L’associazione può, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

 Art. 4 SOCI 

Possono far parte dell’associazione tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, di ambo i sessi, che ne facciano domanda scritta. Possono aderire anche persone giuridiche ed enti non riconosciuti, in persona dei legali rappresentanti o loro delegati. Con la domanda di ammissione il richiedente si impegna ad osservare il presente Statuto ed il Regolamento interno ove vigente, ad attenersi alle disposizioni impartite dall’Assemblea dei soci e dal Consiglio direttivo, al versamento della quota sociale che è intrasferibile.

Sono soci dell’associazione:
– Soci Fondatori
– Soci Ordinari
– Soci Benemeriti
Soci Onorari

Sono Soci fondatori le persone fisiche e/o giuridiche che intervengono nell’Atto costitutivo.
Sono Soci ordinari tutti coloro i quali, avendo preso conoscenza dello Statuto dell’associazione e condividendone gli scopi, si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Ogni nuovo socio ordinario dovrà essere presentato da due soci fondatori o ordinari inoltrando apposita domanda al Consiglio direttivo al quale è riservata la ratifica dell’ammissione di nuovi soci. Quest’ultimo deve provvedere entro 90 (novanta) giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, la stessa si intende respinta. La richiesta di associazione di minori dovrà essere controfirmata da chi esercita la patria potestà.
Sono Soci benemeriti le persone fisiche e giuridiche (Enti Pubblici, Aziende, Istituti di credito ecc.) che, condividendo le finalità o qualche particolare iniziativa o progetto di ricerca, contribuiscono con apporti finanziari ordinari o straordinari la cui entità minima è fissata dal Consiglio direttivo.
Per aderire in qualità di soci benemeriti, le persone giuridiche o gli Enti di cui sopra debbono corredare la loro domanda con un atto formale del legale rappresentante, in cui insieme alla richiesta di iscrizione deve essere dichiarata l’integrale accettazione dello Statuto dell’associazione, l’entità dell’impegno finanziario e la motivazione.
Sono, infine, Soci onorari, personalità della scienza, della cultura, Enti o Istituzioni che abbiano svolto o svolgono attività di particolare rilievo nei campi di interesse dell’associazione. Essi vengono designati e nominati dal Consiglio direttivo e sono esonerati dal versamento della quota sociale. Possono assistere ai lavori dell’Assemblea, in qualità di osservatori, ma non esprimono il loro voto. Partecipano alla vita dell’associazione attraverso un’attività di tutoraggio, patrocinio e proposta.
I Soci fondatori, ordinari e benemeriti sono tenuti al versamento della quota sociale annuale e, se maggiorenni, esercitano il diritto di voto in Assemblea.
Gli Enti, le Associazioni, le Fondazioni, le Amministrazioni, in qualità di soci fondatori, ordinari o benemeriti, hanno diritto a un solo voto nell’Assemblea dei Soci.
Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del libro dei soci in base all’appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.
Chiunque aderisca all’associazione può, in qualsiasi momento, comunicare per iscritto, telegramma, o anche via posta elettronica, la sua volontà di recedere dalla qualità di Socio, restando esclusa la possibilità di vantare diritti sul patrimonio dell’associazione ai sensi dell’art. 24 c.c..
Si decade dall’appartenenza all’associazione:
– per dimissioni inviate per iscritto al Consiglio direttivo;
– per morte;
– in caso di mancato versamento della quota annuale di iscrizione, entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla data stabilita dal Consiglio direttivo;
per gravi motivi o condotta contraria alle finalità dell’associazione, in tal caso la decadenza viene deliberata dal Consiglio direttivo dopo aver ascoltato in proposito l’interessato.

Art. 5 ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’associazione sono:
– L’Assemblea dei Soci
– Il Presidente
– Il Consiglio direttivo
– Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Presidente ed il Consiglio direttivo durano in carica tre anni, sono rieleggibili e le loro funzioni vengono assolte a totale titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute per lo svolgimento degli incarichi loro affidati.

Art. 6 ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è organo sovrano dell’associazione, è costituita dai soci fondatori, ordinari e benemeriti ed è convocata, almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci, dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice o via posta elettronica, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Possono partecipare all’Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote sociali.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato.
Deve inoltre essere convocata:
a) quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario;
b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea ordinaria:
a) elegge il Presidente;
b) elegge il Consiglio direttivo;
c) può proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
d) approva i bilanci, consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio direttivo ;
e) fissa annualmente l’importo della quota sociale;
f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare al massimo due deleghe.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da apposito delegato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota, fatta eccezione per i soci onorari.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L’Assemblea straordinaria:
a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
b) scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Le decisioni di competenza dell’Assemblea straordinaria devono essere assunte esclusivamente per mezzo di deliberazione assembleare, mentre per quelle di competenza dell’assemblea ordinaria è possibile utilizzare la consultazione scritta così come previsto per le decisioni adottate dal Consiglio direttivo.

Art. 7 PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea dei soci.
Convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

 Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’Assemblea e composto da tre a sette membri, compreso il Presidente. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso.
Il Consiglio direttivo:
– compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– elegge al suo interno il vice Presidente;
– nomina il Segretario ed il Tesoriere;
– redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
– redige e presenta all’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo;
– determina il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
– ratifica, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
– ammette i nuovi soci;
– esclude i soci con provvedimento motivato;

Il Consiglio direttivo, riunito validamente con la partecipazione di almeno tre dei suoi componenti, delibera con il voto favorevole della maggioranza, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le decisioni possono essere adottate anche mediante consultazione scritta; in tal caso il Presidente o chi ne fa le veci comunica agli altri amministratori il testo delle determinazioni proposte, fissando un termine non inferiore ad 8 (otto) giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire l’eventuale consenso alle stesse, o il diniego motivato. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate agli atti del Consiglio.
Delle riunioni del Consiglio direttivo verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 SEGRETARIO E TESORIERE

Il Consiglio direttivo nomina il Segretario dell’associazione che coadiuva il Presidente ed il Consiglio stesso nell’esercizio delle funzioni di competenza, curando l’attuazione dei deliberati. Provvede alla verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, occupandosi della tenuta dei libri dei verbali.
Il Consiglio nomina altresì il Tesoriere dell’associazione, anche nella stessa persona del Segretario. Il Tesoriere prende in consegna i beni mobili ed immobili dell’associazione, aggiorna i libri degli inventari, cura la gestione di cassa e tiene la contabilità, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo e provvede, inoltre, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese.
Il Segretario ed il Tesoriere durano in carica tre anni e comunque non oltre il Consiglio direttivo che li ha nominati. Possono essere individuati al di fuori del Consiglio e sono rieleggibili.

 Art. 10 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L’Assemblea dei soci può nominare, qualora ne ravvisi la opportunità, il Collegio dei Revisori dei conti, composto da due membri. I Revisori dei conti sono scelti, di norma, fra i soci, tuttavia l’Assemblea può attribuire l’incarico anche a persone esterne all’associazione.
Il Collegio dei Revisori dei conti esercita la sorveglianza sulla regolarità della gestione finanziaria e controlla le scritture contabili, l’esistenza di cassa e i bilanci; redige la relazione da presentare all’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 11 REGOLAMENTI

Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea può approvare uno o più regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione.

 Art. 12 MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono da:
– le quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dall’Assemblea dei soci;
– eredità, donazioni e legati;
– contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
– contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
-entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
– altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Gli avanzi di gestione sono destinati ai soli scopi istituzionali con esplicito divieto di distribuzione ai soci o a terzi, anche in forma indiretta. Le eventuali disponibilità finanziarie possono essere investite in quote di fondi d’investimento, obbligazioni, partecipazioni societarie, buoni del tesoro ed altre forme di investimento che il Consiglio direttivo ritenga opportuno.

 Art. 13 BILANCIO

L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
I bilanci, consuntivo e preventivo, sono predisposti dal Consiglio direttivo ed approvati dall’Assemblea ordinaria, con voto palese, entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Gli elaborati contabili sono depositati presso la sede dell’associazione, ed eventuali sezioni, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Art. 14 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

 Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

[1] A seguito di Assemblea Straordinaria convocata a Roma, presso la Sala Conferenze del Museo Civico di Zoologia, il 19 aprile 2015 si è deciso di modificare la denominazione da “Società di Storia della Fauna ‘Giuseppe Altobello’” in “Società Italiana per la Storia della Fauna ‘Giuseppe Altobello’ Onlus”.